Quali documenti devi tenere a corredo della caldaia o dello scaldabagno a gas?
L’impianto termico / caldaia a gas di potenza utile inferiore a 35 kW deve essere corredato da:
- Dichiarazione di conformità, ai sensi della legge sulla sicurezza degli impianti (rif. Legge 46/90 e D.M. 37/08), rilasciata dall’installatore abilitato;
- Libretto di Impianto;
- Libretto d’uso e manutenzione della caldaia, fornito dal fabbricante, e la relativa Garanzia Convenzionale Immergas.
N.B. Tali documenti sono elencati anche nel Rapporto di controllo e manutenzione, meglio noto come Allegato G al D.Lgs. 192/05 e s.m.i., che il tuo CAT Immergas di fiducia compila a fine intervento.
Lo scaldabagno a gas, che non fa parte dell’impianto termico, deve essere corredato da:
- Dichiarazione di conformità, ai sensi della legge sulla sicurezza degli impianti (rif. Legge 46/90 e D.M. 37/08), rilasciata dall’installatore abilitato;
- Libretto d’uso e manutenzione dello scaldabagno, fornito dal fabbricante, e la relativa Garanzia Convenzionale Immergas.
Tutta la documentazione per la manutenzione annuale viene compilato dal tecnico abilitato e controfirmato dal responsabile dell’impianto, non che il cliente.
Per pulizia si intende il controllo e manutenzione dell’impianto termico/caldaia. Le modalità e le periodicità della “pulizia” sono fissate, nell’ordine, da:
- Impresa installatrice,
- Fabbricante degli apparecchi/componenti dell’impianto termico (per es. caldaia),
- Norme UNI e CEI.
Per le caldaie Immergas, come indicato sui Libretti istruzioni – nella sezione: “Per il Tecnico” – la manutenzione periodica (“pulizia”) deve essere effettuata almeno una volta l’anno. La manutenzione periodica consente di mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche dell’apparecchio, sia in termini di sicurezza che di risparmio energetico.
Per prova fumi si intende il controllo dell’efficienza energetica della caldaia e serve appunto per verificarne il rendimento (ma con la “prova fumi” si possono evidenziare anche anomalie, nel funzionamento del sistema fumario, che possono risultare pericolose).
Sempre secondo la legge nazionale, i controlli di efficienza energetica (comprensivi di “prova fumi” ed elencati negli allegati Allegato F e Allegato G al D.Lgs. 192/05 e successive modifiche), da non confondere con la suddetta manutenzione, devono essere effettuati almeno con cadenze di seguito indicate:
- Ogni 2 anni, per caldaie a camera aperta (Tipo B) installate all’esterno, e caldaie a camera stagna (Tipo C) con potenza inferiore a 35 kW;
- Ogni anno, per caldaie/impianti aventi potenza compresa fra 35 kW e 350 kW;
- Ogni 6 mesi, per caldaie/impianti aventi potenza superiore a 350 kW.
Importante: da anni i Comuni con più di 40.000 abitanti, e le Province per le restanti parti del territorio (o altri Organismi appositamente designati), sono tenuti ad effettuare gli accertamenti e le ispezioni necessarie per verificare l’osservanza delle norme relative al risparmio energetico nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici.
Questi “Enti di controllo” sono anche tenuti ad informare la popolazione interessata riguardo al sistema di controlli adottato nel proprio territorio (con indicazione dell’eventuale periodicità prevista, a livello locale, per l’autocertificazione degli impianti e relativo pagamento del “bollino”).
I manutentori abilitati sono parte attiva del sistema di controlli, dato che gli Enti preposti chiedono la loro collaborazione per il rilascio del bollino e l’invio dei rapporti di controllo.